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In vigore il nuovo accordo di coproduzione Italia-Messico

14-02-2022 Reading time: 3 minutes

È ufficialmente in vigore, decorsi i tempi previsti dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, contenente allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 166 del 28 ottobre 2021; l’accordo ha validità quinquennale, rinnovabile tacitamente per analoghi periodi.

La nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l’obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze e normativa di settore, dando impulso all’industria cinematografica dei due Paesi. Il nuovo testo prevede che ogni coproduzione abbia, almeno, la versione nelle lingue italiana e spagnola, e consente alle coproduzioni di essere considerate opere nazionali dai rispettivi Paesi, potendo godere, così, dei benefìci previsti per le opere di produzione nazionali.

Per rientrare nell'accordo, le coproduzioni devono rispettare le seguenti condizioni:   

  1. Per ciascuna coproduzione cinematografica, la proporzione dei rispettivi contributi dei  coproduttori può  variare dal  20% (venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del  costo  totale della coproduzione cinematografica.   
  2. Nel caso in  cui  i coproduttori  siano  costituiti  da  più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa può essere del 10% (dieci per cento) del  costo  totale  della coproduzione cinematografica.   
  3. Il coproduttore minoritario deve corrispondere il saldo del  proprio apporto finanziario entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del materiale necessario alla realizzazione della versione destinata al Paese minoritario. L'inadempimento di tale obbligo da parte del coproduttore minoritario comporta  la decadenza della coproduzione cinematografica  fatte  salve  le condizioni che permettono di concedere la nazionalità al Paese maggioritario.   
  4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da registi, tecnici ed artisti di nazionalità messicana e italiana o residenti permanenti negli Stati Uniti Messicani o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana, in conformità  alle rispettive legislazioni  in  materia.  Per  quanto  riguarda  la Repubblica Italiana, le coproduzioni  cinematografiche  possono anche essere realizzate da registi, tecnici ed artisti cittadini    degli Stati Membri dell'Unione Europea.   
  5. Per   esigenze   della   coproduzione   cinematografica,  a partecipazione di personale tecnico e artistico  di  nazionalità  differenti da quelle menzionate nel precedente  comma  "4"  può  essere ammessa  solo  eccezionalmente,  previa  intesa  tra le Autorità competenti delle Parti.   
  6. Le coproduzioni  cinematografiche  devono   conseguire   un equilibrio generale nella partecipazione artistica, negli apporti   finanziari nonché nei mezzi tecnici, studi e  laboratori. La  Commissione Mista, prevista  all'Articolo  XII   del   presente    Accordo, esamina la sussistenza di tale equilibrio e,  nel  caso non venisse riscontrato, determina le misure ritenute necessarie per il suo conseguimento.

(Car.Di)