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In Gazzetta Ufficiale gli accordi di coproduzione cinematografica con Serbia e Giappone

29-05-2024

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le due ratifiche ed esecuzioni degli accordi internazionali in materia di coproduzione cinematografica. Entrambi i provvedimenti sono stati approvati dal Parlamento a inizio maggio. I due accordi, firmati con la Serbia a Belgrado il 21 marzo 2023 e con il Giappone a Tokyo il 28 giugno 2023, hanno come obiettivo quello di incrementare i reciproci rapporti in ambito cinematografico, considerata l’efficacia delle coproduzioni nel facilitare l’interscambio e la collaborazione culturale e il beneficio che va a ricadere sull’intero apparato industriale cinematografico dei Paesi coinvolti.

Accordo Italia-Serbia

L’Accordo si compone di 16 articoli e di un allegato. Dopo aver definito i termini “coproduzione” e di “coproduttore”, l’Accordo indica le due direzioni ministeriali competenti come Autorità responsabili della sua applicazione (art. 1). L’articolo 2 stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell’Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l’art.3 prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti. L’intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure per il riconoscimento della coproduzione (art. 4), fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (art. 5), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (art. 6) e detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (art. 7). L’Accordo disciplina poi le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni (art. 8) e per l’identificazione delle coproduzioni (art. 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi (art. 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (art. 11). Ad una commissione mista viene affidato il compito di agevolare l’attuazione dell’Accordo e di valutare l’esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (art. 12). L’art. 13 disciplina le modalità per l’esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione; l’art.14 la loro presentazione ai festival internazionali e l’art. 15 la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative. L’Allegato definisce le norme procedurali per l’ammissione ai benefici delle coproduzioni.

Accordo Italia-Giappone

L’intesa bilaterale rientra nell’ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all’estero. È finalizzata all’intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e delle coproduzioni tra l’Italia e il Giappone, uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto. Le coproduzioni realizzate a norma dell’accordo da società cinematografiche dei due Paesi possono infatti essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici delle rispettive legislazioni.

Composto da 18 articoli e un allegato, l’Accordo, dopo aver definito l’obiettivo dell’intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate (artt. 1 e 2) e rinviato all’allegato per l’individuazione delle Autorità competenti per l’attuazione (art. 3), stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell’accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (art. 4). L’articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica; fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (artt. 6 e 7), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (art. 8) e dispone in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (art. 9). Ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (art. 10), di pellicole originali e lingue utilizzate (art. 11) e di autorizzazione per la pubblica proiezione (art. 12). Ad una commissione mista, composta da funzionari ed esperti, viene affidato il compito di agevolare l’attuazione dell’Accordo e di valutare l’esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (art. 13). Ulteriori articoli dell’intesa disciplinano inoltre le modalità di revisione (art. 14), le modalità di attuazione (art. 15) e la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (art. 17). L’allegato individua nel Ministero della Cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell’economia e nell’Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese, le Autorità competenti responsabili dell’attuazione dell’intesa. L’allegato reca le norme procedurali per l’ammissione ai benefici delle coproduzioni, le modalità per la presentazione delle relative istanze e l’identificazione delle coproduzioni.

(Mo.Sa.)